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Il criterio dell’immediatezza della contestazione di addebito, che nel licenziamento per giusta causa si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso, “va intesa in senso relativo, rilevando la natura dell’illecito disciplinare e le ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro" ma, come nel caso in specie è vero anche che "l principio di immediatezza .. non consente di individuare nella potenziale rilevanza penale dei fatti accertati e nella conseguente denuncia all'autorità, circostanze di per sé esonerative dall'obbligo di immediata contestazione" . Questa la conclusione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1558 del 23 Gennaio 2013.